In vista del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, ha esposto le ragioni del sì il dottor Pasquale Errico, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza i.q., consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre organizzazioni criminalità, anche straniere (XVIII Legislatura), già Cultore della materia in diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli e già collaboratore della Cattedra di Giustizia Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma, che abbiamo intervistato in vista del referendum che si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
La separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante viene presentata come una garanzia di maggiore imparzialità del giudice. Perché ritiene che l’attuale sistema non lo garantisca pienamente?
Le critiche principali riguardano la natura ibrida del processo, le residue commistioni tra accusa e giudizio e la non percezione esterna di imparzialità. Non esiste una netta separazione delle carriere. Storicamente magistrati giudicanti (giudici) e requirenti (pubblici ministeri), appartenendo allo stesso ordine giudiziario, condividono lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, potendo, a richiesta e nel rispetto di specifiche procedure, transitare da una funzione all’altra.Questo legame professionale è percepito come una minaccia alla terzietà del giudice, che potrebbe subire un condizionamento psicologico verso le tesi dell’accusa. E poiché questa ultima considerazione ha trovato riscontro in più occasioni, il Legislatore è intervenuto sull’art. 292 cod. proc. pen. con la Legge n. 47 del 16 aprile 2015, specificando che, nell’ambito delle misure cautelari richieste dal Pubblico Ministero, il Giudice che le dispone con ordinanza deve effettuare “un’autonoma valutazione” delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta. Nonostante l’attuale processo sia formalmente accusatorio, residuano elementi del sistema inquisitorio (inseriti nel periodo di Tangentopoli). Il Pubblico Ministero, che è parte nel processo, gode delle stesse garanzie di indipendenza proprie del Giudice. Inoltre ilGiudice Penale mantiene poteri di integrazione probatoria, attraverso l’assunzione d’ufficio di nuovi mezzi di prova. Questo potere, sebbene finalizzato alla ricerca della verità, avvicina il Giudice ad un ruolo attivo tipico dell’inquisitore. Aggiungi che rendere effettiva e percepibile la terzietà del Giudice significa consolidare la fiducia dei cittadini nella giurisdizione. Un Giudice realmente terzo ed equidistante dalle parti è una garanzia per tutti: per l’imputato, per la persona offesa, per la collettività e per la stessa Magistratura.
Secondo lei, quali sono le criticità concrete del modello attuale in cui PM e giudici appartengono allo stesso ordine?
Il modello attuale presenta criticità legate principalmente alla percezione di terzietà del Giudice e all’imparzialità del processo. La condivisione della carriera può creare una vicinanza psicologica e professionale, sollevando seri dubbi sulla separazione tra chi accusa e chi decide. Giova anche segnalare che la contiguità tra chi indaga (il Pubblico Ministero) e chi giudica può creare uno squilibrio a favore dell’accusa nel processo penale. L’appartenenza poi ad un unico ordine ha favorito la formazione di correnti interne, percepite, ma riterrei decisamente influentisulle nomine e sulle carriere, a discapito dell’imparzialità.
I sostenitori del “no” sostengono che la separazione possa indebolire l’autonomia del pubblico ministero. Come risponde a questa obiezione?
L’obiezione dei sostenitori del NO è infondata perché la riforma, pur separando le carriere, mantiene l’indipendenza costituzionale di entrambe le funzioni dagli altri poteri dello Stato. Nessun rischio che il Pubblico Ministero possa essere inquadrato alle dipendenze dell’Esecutivo.
In che modo la riforma inciderebbe, a suo avviso, sull’equilibrio tra accusa e difesa nel processo penale?
Si ritiene che la riforma assicuri un più alto equilibrio tra accusa e difesa, garantendo un processo più giusto ed europeo. In sintesi, ci sarà un potenziamento del contraddittorio preventivo per la difesa, limitando alcune prerogative storiche dell’accusa. Al riguardo, è necessario sottolineare l’introduzione dell’interrogatorio preventivo dell’indagato prima dell’eventuale applicazione di una misura cautelare, rafforzando in tal modo la capacità della difesa di intervenire nelle prime fasi del procedimento penale. Per garantire un più approfondito vaglio critico delle richieste del Pubblico Ministero, ogni ordinanza di custodia cautelare dovrà essere decisa da un collegio di tre giudici e non, invece, da un solo Giudice. E’ prevista poi la inappellabilità da parte del Pubblico Ministero delle sentenze di assoluzione per reati di minore gravità. Inoltre, la digitalizzazione del processo penale entro il corrente anno renderà più trasparente e accessibile la documentazione per la difesa, consentendo così la parità nell’accesso alla prova.
Dal punto di vista delle forze di polizia e dell’attività investigativa, cosa cambierebbe realmente?
La riforma della Giustizia in Italia comporta cambiamenti significativi per le forze di polizia e per l’attività investigativa. Si punta a valorizzare le indagini di iniziativa della Polizia Giudiziaria soprattutto per reati meno complessi, lasciando al Pubblico Ministero il coordinamento sulle indagini più complesse e su quelle di criminalità organizzata. In sostanza, la Polizia Giudiziaria rivestirebbe un ruolo di maggiore centralità attraverso una più accentuata autonomia operativa nelle fasi iniziali delle indagini. L’attività di polizia diventa prevalentemente telematica ed è diventato più stringente l’obbligo di documentazione audiovisiva o fonografica per atti come le sommarie informazioni o le perquisizioni. L’aumentato numero di reati perseguibili a querela modifica l’approccio proattivo delle forze di polizia sul territorio che non potranno più agire d’ufficio se la vittima non sporge querela. Infine, la stretta sulle intercettazioni porta ad un mutamento della strategia investigativa, spostandola verso metodi più tradizionali (pedinamenti, testimonianze, ecc.).
Ritiene che la separazione delle carriere possa rafforzare la percezione di terzietà del giudice da parte dei cittadini?
Il voto del SI alla Legge di riforma della Giustizia non ha e non deve avere alcuna natura ideologica come purtroppo oggi sta avvenendo con una forte contrapposizione tra minoranze e maggioranza di Governo. Deve essere una scelta di responsabilità istituzionale, la richiesta di un assetto ordinamentale più coerente con il modello del giusto processo, sussunto a dignità costituzionale con il dettato normativo dell’art. 111 Cost. La separazione delle carriere (da non confondere con la separazione delle funzioni) non mira, come da taluni si vuole far credere, ad indebolire, ma a rafforzare l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura che restano valori irrinunciabili. Rendere non solo effettiva, ma anche percepibile la terzietà del Giudice, accentua la fiducia tra coscienza sociale e giurisdizione. Separare, infatti, le carriere significa definire ruoli, funzioni, compiti e responsabilità eliminando ogni possibile ambiguità nell’ambito del processo penale.
Alcuni osservatori temono una possibile “politicizzazione” del pubblico ministero. È un rischio concreto o un argomento strumentale?
Il Pubblico Ministero, pur rivestendo la qualità di parte nel processo, anzi fin dalla fase delle indagini preliminari, costituisce, altresì, un organo dell’apparato statale incaricato di vegliare “all’osservanza delle Leggi, alla pronta e regolare amministrazione della Giustizia nonché, tra l’altro, di iniziare ed esercitare l’azione penale ed infine di fare eseguire i giudicati”. Da qui nasce la questione circa il ruolo istituzionale del Pubblico Ministero. L’antica impostazione di matrice napoleonica che ne faceva un rappresentante del potere esecutivo presso gli organi giurisdizionali non ha più alcun fondamento normativo. Il riformulato art. 69 dell’ordinamento giudiziario, per il quale il Pubblico Ministero esercita sotto la vigilanza (e non più sotto la direzione) del Ministro della Giustizia le funzioni che la Legge gli attribuisce, ha dissipato ogni dubbio circa la sua manifesta indipendenza. Il Pubblico Ministero non è solo affrancato dal potere esecutivo, ma gode di una posizione di indipendenza (c.d. esterna) rispetto a tutti gli altri poteri costituzionali. Al riguardo, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 462 del 1993, la soggettività al conflitto di attribuzione del Pubblico Ministero, nell’esercizio dei suoi poteri esclusivi ed infungibili che attengono al promovimento ed allo svolgimento dell’azione penale. I timori dei sostenitori del NO al rischio di sottoposizione del Pubblico Ministero al potere esecutivo sono altamente infondati poiché per questa ipotesi, non prevista nella Legge di riforma sottoposta a referendum confermativo, occorrerebbe attivare una nuova e specifica procedura di revisione costituzionale, così come disciplinata dall’art. 138 Cost. Oltretutto, nel rivisitato art. 104 Cost. è confermata, in maniera inequivocabile, l’indipendenza del Pubblico Ministero nell’ambito della Magistratura ordinaria, a cui si aggiunge il riconoscimento dell’indipendenza del Pubblico Ministero presso le giurisdizioni speciali (art. 108 – comma 2 – Cost.).
In molti Paesi europei esistono modelli diversi dal nostro. A quali sistemi guarda come riferimento?
Il modello di processo penale europeo a cui guardo con maggiore interesse è quello inglese che è basato su una netta separazione tra accusa e difesa, con il Giudice nel ruolo di arbitro imparziale e con la formazione della prova in dibattimento. L’Inghilterra è spesso additata come esempio per la prevista limitazione dell’appello da parte del Pubblico Ministero contro le sentenze di assoluzione.
Se il referendum dovesse passare, quale sarebbe il principale beneficio per il sistema giudiziario italiano?
La vittoria del SI comporterà come principale beneficio la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti con l’obiettivo di garantire un giudice terzo e imparziale, distinto dal corpo professionale dei magistrati dell’accusa.
È prevista, inoltre, la creazione di due distinti Consigli Superiori, uno per i Giudici e un altro per i Pubblici Ministeri. Entrambi questi organi, presieduti dal Presidente della Repubblica, mantengono una composizione a prevalenza togata ed operano separatamente. Viene poi introdotta dalla Legge di riforma una Corte disciplinare di rango costituzionale, competente per i procedimenti disciplinari a carico dei Magistrati. Anche questo organo è composto in prevalenza da Magistrati. La competenza in materia di disciplina attualmente è del Consiglio Superiore della Magistratura con risultati notevolmente scarsi: poche sanzioni e molta autoreferenzialità. Un ulteriore profilo riguarda le modalità di selezione dei componenti degli organi di autogoverno. La riforma prevede il ricorso al sorteggio per i componenti togati in luogo del tradizionale sistema fondato sul voto.
Le elezioni, infatti, favoriscono accordi, pacchetti di voti e logiche spartitorie. Il sorteggio, da elenchi qualificati, serve a spezzare il legame tra l’eletto e le varie correnti. Meno correnti, più merito.
Qual è, in sintesi, la ragione più forte per cui un cittadino dovrebbe votare “Sì”?
La principale ragione a sostegno del SI è l’intento di rafforzare l’imparzialità del Giudice e l’equità del processo, separando in maniera netta le carriere dei Giudici e dei Pubblici Ministeri. Questa riforma della Giustizia è una riforma liberale, divenuta inevitabile dopo che il Guardasigilli Giuliano Vassalli aveva smantellato il vecchio Codice di impronta autoritaria e introdotto il sistema accusatorio. La citata riforma non è un salto nel buio: è una scelta di equilibrio istituzionale e di elevata civiltà giuridica, tesa a migliorare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario, garantendo una distinzione più chiara dei ruoli delle parti nel processo penale.
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